Art. 1.
(Istituzione dell'addizionale ecclesiastica all'imposta sul reddito delle persone fisiche legalmente appartenenti alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose).

      1. La presente legge costituzionale disciplina le modalità di partecipazione dei cittadini e dello Stato al finanziamento della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
      2. È istituita un'addizionale ecclesiastica all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a carico dei cittadini legalmente appartenenti alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose, a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. L'aliquota dell'addizionale ecclesiastica è stabilita nella misura dell'8 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Resta ferma la possibilità di stabilire un'aliquota inferiore, sulla base di intese stipulate tra lo Stato e le confessioni religiose interessate diverse dalla Chiesa cattolica.
      4. Le intese stipulate tra lo Stato e le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, su iniziativa dell'organizzazione religiosa interessata, possono indicare le cause ostative all'iscrizione nei registri di cui all'articolo 2.
      5. L'addizionale ecclesiastica all'IRPEF si applica ai redditi imponibili ai fini dell'IRPEF dei contribuenti iscritti nei registri di cui all'articolo 2 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
      6. Il gettito dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF, calcolato al netto dei costi

 

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di esazione e degli oneri di notifica di cui all'articolo 2, comma 4, è versato dalla Repubblica italiana alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose nei modi stabiliti all'articolo 3.